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 Accademia di Belle Arti Venezia

Amministrazione trasparente

Regolamento Didattico


1. REGOLAMENTO TRIENNIO

2. REGOLAMENTO BIENNIO

 

REGOLAMENTO DIDATTICO APPROVATO CON DECRETO DIRETTORIALE DEL 12 DICEMBRE 2013 N N.2968.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

 

Art. 1

Generalità

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell’Accademia.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nell’Accademia sono definiti nella parte II del presente regolamento.

3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all’aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Aree disciplinari: l’insiemi dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;

b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione artistica, culturale e professionale degli studenti, con riferimento, fra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, ai workshop, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

c) Campo disciplinare di competenza: l’insieme degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare;

d) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;

e) Credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio e della ricerca individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

f) Curricolo: l’insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

g) Per laboratorio o atelier di indirizzo: il laboratorio artistico di riferimento in ordine ai curricula di ciascun Indirizzo, che richiede il numero di CFA più consistente fra le attività formative e di ricerca sviluppate dallo studente, nel cui ambito si elaborano un complesso di tecniche espressive anche differenti in relazione alle scelte linguistiche di ciascun discente; può essere costituito anche da un laboratorio integrato articolato in più moduli disciplinari;

h) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;

i) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole in esso ricomprese e delle aree di ricerca ad esso afferenti;

l) Obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;

m) Offerta formativa: l’insieme dei corsi e delle altre attività formative presenti nell’Accademia;

n) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme degli insegnamenti, delle attività previste nei curricoli dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;

o) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;

p) Scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per obiettivi e finalità formative convergenti;

q) Settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneità disciplinare;

r) Struttura didattica: la struttura che programma, coordina ed eroga il servizio didattico;

s) Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

 

 

Art. 3

Titoli e corsi

 

1. L’Accademia di Belle Arti  rilascia i seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;

e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine di un corso di perfezionamento.

2. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

3. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il conseguente decreto del Ministro di cui all'articolo 6 del DPR 8 luglio 2005 n. 212.

5. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e  la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale ha identico valore legale del dottorato di ricerca universitario.

6. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

7. I corsi sono attivabili presso la scuola su richiesta delle strutture di coordinamento didattico con delibere del Consiglio Accademico e, per la necessaria copertura finanziaria,  del Consiglio di Amministrazione con parere del CNAM e conseguente autorizzazione ministeriale.

8. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 10 settembre 2010, n. 249 e dai successivi decreti attuativi.

9. L’Accademia  rilascia  per  ogni  diploma  conseguito,  come  supplemento  una  certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

10. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche  congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio  riconosciuti nell’ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

11. I corsi di secondo livello a ciclo unico in Restauro sono disciplinati dal  D.M. 87/2009 e dal D.I. 07.02.2011.

12. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

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Art. 4

Istituzione,  attivazione, mantenimento e soppressione dei corsi di studio

 

1. I corsi di studio attivati dall’Accademia sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l’indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento, a seguito di delibera del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, individuate le strutture didattiche di riferimento, come previsto dall’art.8 comma 3 del presente regolamento.

4. Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 212/2005 i corsi di formazione alla ricerca sono attivati, in via sperimentale, su proposta delle Istituzioni, con decreto del Ministro;

5. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

6. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio si assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art.5

Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

 

1. L’Accademia svolge attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, al fine  di  favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici, scientifici e professionali  elevati. A tal fine, l’Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati. Coerentemente con le finalità descritte dall’art. 1 dello Statuto, l’Accademia è sede primaria di Alta Formazione, di specializzazione e di ricerca artistica e scientifica nel settore delle arti visive e svolge correlata attività di produzione, attraverso la frequenza e il lavoro nei suoi laboratori artistici e nei suoi atelier, integrandola con lo studio delle discipline storiche e teoriche, per favorire il libero sviluppo dell’esperienza artistica e la formazione anche di nuove figure professionali. L’insieme delle attività formative e di ricerca svolte dall’Accademia è costantemente relazionato allo sviluppo dell’espressione creativa, sostanziata nella pratica laboratoriale e sostenuta dalla conoscenza diretta delle forme e dei presupposti culturali, teorici, scientifici e tecnologici del fare artistico. A tal fine l’Accademia attiva spazi espositivi permanenti, all’interno delle proprie sedi o altrove e promuove allestimenti periodici nei laboratori e negli atelier, disciplinati dalle norme sulla didattica, sulla ricerca e sulle attività studentesche, nonché convegni, iniziative editoriali e ogni altra forma di comunicazione delle attività sviluppate.

 

2. L’Accademia può attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nel proprio bilancio, attività  formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione: fra queste attività rientrano

a) corsi di perfezionamento breve;

b) corsi di aggiornamento professionale;

c) corsi di preparazione agli esami di stato;

d) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;

e) corsi intensivi e di orientamento per studenti.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nei regolamenti dei singoli  corsi.  Alla  attribuzione  dei  compiti  didattici  l’Accademia  provvede  nell’ambito  della programmazione annuale.

4. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

5. Le attività di produzione artistica e ricerca sono individuate nell’ambito della programmazione deliberata dal Consiglio accademico, considerando le proposte delle strutture dipartimentali di ricerca.

 

 

Art.6

Ordinamento dei corsi di studio

 

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all’approvazione ministeriale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l’Accademia, determinano:

a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza, nonché le strutture di coordinamento didattico;

b) Il quadro generale delle attività formative;

c) gli insegnamenti curriculari, con le relative eventuali obbligatorietà e iterazioni;

d) I crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari;

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi.

 

 

Art.7

Regolamenti dei corsi di studio

 

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell’Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.

2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:

a) L’elenco degli insegnamenti con l’eventuale articolazione in moduli delle attività formative;

b) Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) La tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;

f) Le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga;

g) L’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

 

 

Art.8

Strutture didattiche e di ricerca

 

1. L’Accademia, nel rispetto dell’art. 12 dello Statuto, si articola in strutture destinate rispettivamente ad organizzare l’attività didattica e coordinare le attività di ricerca e produzione artistica. Per l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l’Accademia è articolata in Scuole e Dipartimenti. All’interno di ciascun Dipartimento sono individuate una o più aree di ricerca al fine di consentire l’approfondimento e la promozione della produzione artistica e scientifica in ordine a specifiche competenze culturali e disciplinari. La struttura di coordinamento, necessaria all’attivazione di ciascuna Scuola è il Consiglio di Scuola.

2. L’Accademia in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nella tabella  allegata al presente regolamento.

3. I Consigli di Scuola sono costituiti da tutti i docenti di prima e di seconda fascia di ruolo, nonché dai Docenti  non di ruolo su posti in organico il cui incarico ricopra un periodo equivalente o superiore ad un semestre, i cui insegnamenti afferiscano ai corsi di Diploma attivati da ciascuna Scuola come attività formative di base o caratterizzanti, più un rappresentante degli Studenti indicato dalla Consulta. I Docenti il cui insegnamento costituisca attività formativa di base o caratterizzante negli indirizzi di più di una Scuola possono esprimere una opzione da sottoporre al Consiglio Accademico. Ciascun Consiglio di Scuola è costituito sulla base di un numero minimo di 7 docenti membri di diritto. Possono partecipare inoltre, senza concorrere alla determinazione del numero legale e senza diritto di voto, i supplenti temporanei e i professori a contratto.

 

4. Il Dipartimento costituisce la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole in esso ricomprese e delle aree di ricerca ad esso afferenti. I Dipartimenti, al fine di consentire l’approfondimento della ricerca e la promozione della produzione artistica e scientifica in ordine a specifiche competenze culturali e disciplinari, si possono articolare in una o più aree di ricerca. L’area dipartimentale di ricerca è costituita da un insieme di Discipline omogenee, che rivelino contenuti e metodologie attigue o nei cui ambiti si ravvisino significative convergenze per finalità culturali e indirizzi di ricerca. In relazione alle strutture di ricerca si possono determinare le macroaree, o aree interdipartimentali, che accorpano in settori scientifici-disciplinari alcune aree dipartimentali di ricerca al fine di definire in modo equilibrato rispetto al numero di aventi diritto al voto i rappresentanti nel Consiglio accademico corrispondenti alle strutture di ricerca, ai sensi dello Statuto, art. 12 e art. 8, comma 3, lettera b), nei termini previsti dal Regolamento Generale d’Accademia e dal presente Regolamento. Il Collegio dei Coordinatori delle strutture didattiche e di ricerca, costituito dai Responsabili di tutti i Consigli di Scuola e di tutte le aree dipartimentali di ricerca dell’Accademia, dal Direttore o da un suo delegato che lo presiede, ha le funzioni di promuovere forme di coordinamento delle attività didattiche e dei servizi per la produzione artistica e la ricerca nonché di verificare le procedure per l’elezione dei rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca nel Consiglio Accademico, previa approvazione del Consiglio Accademico sentito il Collegio dei Professori.

5. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

 

Art.9

Propedeuticità e sbarramenti

 

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.

2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

 

 

Art. 10

Crediti formativi accademici

 

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base dei crediti formativi accademici, di seguito denominati “CFA”.

2. Per credito formativo accademico s’intende la misura dell’impegno dello studente finalizzato all’apprendimento, comprensivo sia delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica svolte in accademia che dello studio e dall’approfondimento individuale. Al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente.

3. Possono essere previste forme di verifica  periodica   dei  crediti  acquisiti,  al  fine  di  valutare  l'attualità  dei  correlati  contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

4. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.

6. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta crediti.

 

7. La suddivisione dell’impegno complessivo dello studente in relazione alle differenti tipologie didattiche prevede orientativamente, per le discipline storico-teorico critiche, il 30 per cento di frequenza alle lezioni e alle attività formative sviluppate in presenza del docente; per le discipline teorico-pratiche il 50 per cento; per i laboratori di indirizzo il 66 per cento, in osservanza del citato Decreto Ministeriale 23 novembre 2009 n. 158.

 

 

 

Art. 11

Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

 

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro, in relazione alle esigenze specifiche di  alcune materie artistiche, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri dì riconoscimento internazionale dei titoli.

3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero  totale di  crediti  secondo quanto  previsto dai precedenti commi, tenendo conto  che  ad  un  anno corrispondono, di norma, 60 crediti .

 

5 . La durata normale del corso di formazione alla ricerca  non può essere inferiore a due anni.

 

6. L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere. L’Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi cfa con le altre istituzioni ai fini del conferimento di un titolo unico, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico.

 

 

 

Art.12

Ammissione ai corsi

 

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l’ammissione ai corsi di primo livello, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g del DPR 18/07/05 n. 212, è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine l’Accademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di verifica di conoscenza, attitudine e competenza per l’accesso ai corsi e può attivare attività formative   propedeutiche,   svolte   eventualmente  in   collaborazione  con   istituti   di   istruzione secondaria superiore.

3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di diploma di laurea di primo livello o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. A tal fine l’Accademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di verifica.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di  primo livello o di diploma di laurea di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di  secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma  accademico  di  primo  livello  o  di  diploma  di  laurea  di  primo  livello.  Le  istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

7.  Il   riconoscimento   dell’idoneità   dei   titoli   di   studio   conseguiti   all’estero   ai   soli   fini dell’ammissione a  corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell’Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

8. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dall’Accademia mediante delibera del  Consiglio Accademico in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed  infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

9. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano,   ove   necessario,   le   modalità   di   verifica   a   conclusione   di   attività   formative propedeutiche ed integrative e le modalità delle eventuali prove di ammissione.

10. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, le strutture didattiche potranno prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Comunque il debito formativo si assolve in sede di acquisizione dei crediti previsti per il primo anno di corso.

 

 

Art. 13

Orientamento e tutorato

 

1. L’Accademia promuove attività di orientamento svolte e coordinate dal dipartimento previste nel calendario didattico, secondo la programmazione approvata dal Consiglio Accademico.

2. In materia di orientamento alla scelta accademica, l’Accademia predispone un piano di attività di orientamento da  svolgere in collaborazione con gli Istituti secondari superiori o anche con Enti pubblici e privati. L’Accademia, mediante iniziative di carattere didattico-culturale approvate dal Consiglio Accademico anche su proposta delle strutture didattiche, organizza attività di orientamento riservate agli studenti iscritti agli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. L’Accademia promuove inoltre tutte le iniziative che consentano di attivare canali di comunicazione con l’utenza potenziale anche extranazionale o di regioni attigue

 

3. L’Accademia fornisce mediante attività di tutorato informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a tal fine possono essere utilizzate specifiche figure di tutor  individuate nell’ambito della stessa Istituzione. Le attività di tutorato possono essere dirette a: a) contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi; b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento; c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica; d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

 

 

 

 

4. L’Accademia può organizzare, nell’ambito delle attività formative previste dai piani di studio dei vari corsi ed indirizzi o ad integrazione di percorsi di studio o singoli insegnamenti, progetti di ricerca e di approfondimento didattico che prevedano la attivazione di stages, workshop e seminari, anche coinvolgendo esperti e professionisti esterni all’Accademia, in ordine alla programmazione approvata dalle strutture didattiche o dalle strutture di ricerca e deliberata dal Consiglio Accademico e, per le proprie competenze, dal Consiglio di Amministrazione. Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

 

 

 

5. Come previsto dall’art. 14 e dall’art. 3 dello Statuto, l’Accademia può istituire borse di studio per attività di tutoraggio e collaborazione didattica ai laboratori artistici destinate a studenti e diplomati dell’Accademia, da svolgere in relazione alla programmazione delle attività definita dai responsabili dei laboratori suddetti. Sono escluse le attività di docenza autonoma, di svolgimento degli esami, e comunque ogni altra attività che comporti l’assunzione di responsabilità amministrative. L’Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4. L’Accademia può organizzare corsi di recupero non obbligatori e corsi serali, anche come servizio aperto al territorio.

5. In materia di orientamento post-accademico, l'Accademia può attivare servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

 

6. L'Accademia  si  attiva  per  una  completa  integrazione  degli  studenti  portatori  di  handicap, avvalendosi,  con  oneri  a  carico  del  bilancio  accademico,  anche  di  studenti  e  di  personale qualificato, prevedendo, altresì, attività di  assistenza didattica personalizzata.

 

 

Art. 14

Esami di profitto ed altre verifiche

 

1. L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

2. Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica di una università o istituto anche di un paese straniero, le attività formative  svolte  presso  tali   istituzioni  sono  riconosciute  a  richiesta  dell'interessato  con  le denominazioni proprie dell'ordinamento della struttura didattica di origine. Le strutture didattiche valutano le eventuali equipollenze con le discipline obbligatorie comprese nei piani di studio dell’Accademia di Venezia.

3. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio cui è iscritto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti e deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.

4. Il  voto  minimo  per  il  superamento  dell’esame  è  di  diciotto  trentesimi. Gli esami finali di profitto di ciascuna disciplina devono essere sostenuti in presenza del docente responsabile dell’insegnamento in oggetto, affiancato da una eventuale commissione giudicatrice, salvo legittimo impedimento. La  Commissione giudicatrice può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il candidato che non consegue il  voto  minimo  viene   considerato  “riprovato”.  La  “riprovazione”  viene  verbalizzata  senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.

5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o attività di produzione artistica o di  colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.

6. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte o pratiche, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

7. Non  è  possibile  sostenere  nell’ambito  della  stessa  sessione  annualità  differenti  della  stessa disciplina; E’ sempre obbligatorio sostenere le annualità della stessa disciplina secondo l’ordine progressivo. La frequenza di annualità differenti della stessa disciplina deve essere conseguita in differenti anni accademici.

8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall’intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all’atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

9. L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato: La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

 

 

Art. 15

Commissioni di esame

 

1. La  Commissione,  nominata  dal  Direttore  dell’Accademia  su  proposta  del  coordinatore  della Scuola, è  costituita da almeno tre professori. Il professore responsabile dell’insegnamento presiede la commissione. Nel caso in cui il professore ufficiale dell’insegnamento sia un professore a contratto, il secondo componente della commissione dovrà essere un professore di ruolo di prima o seconda fascia.

2. Gli esami finali di profitto di ciascuna disciplina devono essere sostenuti in presenza del docente responsabile dell’insegnamento in oggetto, salvo legittimo impedimento; in tal caso il Direttore può designare un sostituto fra i docenti del medesimo settore disciplinare o procedere ad un breve rinvio della sessione d’esame. Il Direttore può nominare una Commissione d’esame presieduta dal suddetto responsabile dell’insegnamento.

3. Nel caso di Corsi integrati che prevedano una unica prova di verifica finale, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. Nel caso in cui la relativa programmazione preveda contenuti e metodologie didattiche differenti per i vari moduli, sarà previsto un esame distinto per ciascun modulo secondo i crediti corrispondenti.

5. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi.  Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere proposta menzione della lode.

6. I risultati dell'esame vengono trasmessi tempestivamente dal Presidente della Commissione alle strutture amministrative competenti. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione. I presidenti delle commissioni hanno l’obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla Segreteria studenti, alla conclusione di ciascuna sessione d’esame.

 

 

Art. 16

Prove finali e conseguimento del titolo

 

1. Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall'Accademia di Belle Arti  il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo piano di studi del corso.

 

3. Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma scritta,  redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione  di  un  progetto  laboratoriale coerente con la  disciplina  di  indirizzo.  La  valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. Le prove finali di diploma debbono comunque contemplare, anche eventualmente all’interno di un elaborato unitario, le seguenti caratteristiche: a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo; b) un aspetto di ricerca o approfondimento storico-teorico o metodologico, ovvero tecnico-artistico secondo connotazioni e contenuti delle specifiche discipline e comunque coerente con il sapere artistico e, in particolare, con le finalità formative dei percorsi di studio .

4. La discussione della prova finale è pubblica.

5. Le Commissioni d'esame per il conseguimento del titolo sono nominate dal Direttore e sono costituite da  almeno  quattro docenti dell'Accademia. Il Presidente della commissione deve essere di norma un docente afferente alla scuola che rilascia il titolo; fanno parte della Commissione il docente relatore e almeno un docente del corrispondente laboratorio di indirizzo.

6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Scuole diverse da quelle  cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato.

 

7. Il voto finale si attribuisce in centodecimi. Tale voto è così computato: media dei voti degli esami sostenuti più un ulteriore punteggio attribuito dalla commissione, fino a un massimo di dieci punti. La media dei voti è ponderata con i crediti attribuiti a ciascun esame. La lode è attribuibile all'unanimità dai componenti la commissione a studenti che abbiano raggiunto la votazione complessiva di 110/110.

 

8. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono compresi nei singoli regolamenti didattici approvati dal Consiglio Accademico. I contenuti e le procedure della prova finale di diploma relativa ai corsi di diploma triennale di I livello nonché della prova finale di diploma relativa ai corsi di diploma biennale di II livello sono definiti nei rispettivi Ordinamenti.

 

9. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno  accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

10.  Le  modalità  per  il  rilascio  dei  titoli  congiunti  sono  regolate  dalle  convenzioni  che  lo determinano.

11. L’Accademia rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curricolo seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

 

 

Art. 17

Diploma Accademico di primo livello

 

1. Il Diploma Accademico di primo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.

2. Ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, al fine di formare artisti e professionalità che siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale coerentemente con i contenuti e le finalità di ciascun indirizzo.

3. Per l’iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali. Può essere disposta una prova di ammissione le cui procedure, caratteristiche, modalità ed eventuali esenzioni sono definite dal Consiglio Accademico.

4. I Regolamenti didattici di ciascun Corso definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica.

5. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.

6. La durata normale del corso di primo livello è di tre anni, per conseguire il diploma accademico di  primo  livello  lo  studente  deve  aver  acquisito  180  CFA  secondo  le  modalità  previste  dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio. L'organizzazione è caratterizzata da differenti attività didattiche: atelier, laboratori, lezioni, workshop, seminari ed esercitazioni. Ogni disciplina può essere annuale o semestrale. L'atelier di indirizzo rappresenterà il principale riferimento fra le attività formative e di ricerca sviluppate dallo studente.Di norma le attività formative e di ricerca sviluppate nell’ambito del laboratorio di indirizzo prevedono, per ogni anno di corso, un percorso didattico annuale. Nell'arco di tre anni lo studente può risultare iscritto per tre anni con lo stesso docente, oppure può chiedere dopo il primo anno di corso, secondo le modalità previste da ciascun Consiglio di Scuola, di iscriversi al laboratorio di Indirizzo di un altro Docente. E' prevista la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti e ciascun docente attesterà le frequenze in relazione ai programmi, alle metodologie didattiche e ai crediti attribuiti, secondo le modalità previste dai Regolamenti. Per essere ammesso agli esami di ogni singola disciplina l'allievo deve aver frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni o sviluppato almeno l’80 per cento delle attività formative e di produzione artistica previste dalla disciplina.

 

7. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei Corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato sviluppato dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi e con i linguaggi specifici del proprio percorso di studi. Il relatore della tesi, nella quale saranno evidenti le competenze artistico-laboratoriali e teorico-storico-critiche, sarà assegnato dal Consiglio di Scuola su proposta dello studente, e può essere il docente di una qualsiasi delle discipline inserite nel piano di studi. La commissione di tesi è formata da tre docenti dell'istituzione ed è presieduta dal Direttore o da un docente da lui nominato. All'interno della commissione è necessaria la presenza del relatore, di uno o due docenti del corso di indirizzo in relazione ai contenuti della tesi nonchè dell'eventuale correlatore.

 8. Un corso di diploma di I livello con i relativi indirizzi viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Un corso di diploma istituito su proposta del Consiglio Accademico, acquisito il parere del CNAM, è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un progetto ove siano definiti:

a) la denominazione

b) gli obiettivi formativi specifici

c) il profilo artistico e professionale alla cui formazione il corso è finalizzato

d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca

e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili

f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili

g) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

 

9. Sarà  rilasciato gratuitamente ad ogni studente, insieme al diploma accademico,  anche il “Diploma Supplement “ che ne garantisce la trasparenza ed il riconoscimento accademico e professionale in ambito internazionale

 

 

Art. 18

Diploma Accademico di secondo livello

 

1. Il Diploma Accademico di secondo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello.

3. Ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per l’acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l’esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

 

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale coerente con le finalità dell’indirizzo di studi. La verifica della presenza dei requisiti all'ammissione al Corso di Diploma Accademico di secondo livello è attuata, in prima applicazione del presente Regolamento,  mediante la verifica del curriculum di studi e attraverso una prova di ammissione, che prevede un colloquio e la presentazione di un portfolio che attesti l'attività nel campo delle arti visive del candidato.

5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con riferimento ad un “curriculum” pienamente riconosciuto ai fini dell’iscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello, può essere esonerato dalla prova di verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.

6. La  verifica  è  dovuta  nel  caso  di  studenti  che  abbiano  acquisito  il  titolo  di  diploma accademico di  primo livello o di laurea con altri “curricula” o in altri corsi di primo livello dell’Accademia o di altre  Accademie o Istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

6. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al I anno del corso di Diploma Accademico di secondo livello, le strutture didattiche competenti possono prevedere l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I  livello della scuola corrispondente, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso di II livello

7. La durata normale di un corso di Diploma Accademico di secondo livello è di due anni, corrispondenti a 120 crediti,  aggiuntivi a quelli del Diploma di primo livello, per complessivi 300 CFA comprensivi di quelli già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l’ammissione al  corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

 

8. Un corso di diploma di secondo livello con i relativi indirizzi viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Un corso di diploma istituito su proposta del Consiglio Accademico è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un progetto ove siano definiti:

a) la denominazione

b) gli obiettivi formativi specifici

c) il profilo artistico e professionale alla cui formazione il corso è finalizzato

d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca

e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili

f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili

g) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

 

8. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici  dei  corsi  disciplinano  il  contenuto  e  le  modalità  di  svolgimento  della  prova  finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione. La prova finale dovrà contemplare la realizzazione di un progetto artistico sviluppato in riferimento al laboratorio di indirizzo, nonchè lo sviluppo di una sezione teorico-critica inerente al lavoro proposto. L'argomento della prova finale, ovvero l'orizzonte tematico che condurrà verso prospettive di ricerca convergenti il progetto artistico e l'elaborato scritto potrà riferirsi ai contenuti del programma di una o più discipline inserite nel piano di studio. Su richiesta dello studente, oltre al docente del laboratorio di indirizzo può essere assegnato dalla struttura didattica di riferimento un secondo relatore. E’ possibile la nomina di un correlatore anche esterno all'istituzione.

 .

 

 

Art. 19

Diploma Accademico di Specializzazione

 

1. Il  Diploma  Accademico  di  Specializzazione  è  conseguito  al  termine  del  corso  di specializzazione.

2. Ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il decreto del Ministro ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/05.

3. L’ordinamento  didattico  di  ciascun  corso  di  specializzazione,  la  durata  del  corso  ed  il numero di crediti  necessari per il conseguimento vengono proposti dalle strutture competenti e approvati dal Consiglio Accademico.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma  accademico di primo livello o di laurea ovvero di un altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

5. Altri  specifici  requisiti  di  ammissione  nonché  gli  eventuali  crediti  formativi  aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l’ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.

6. L’ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

7. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del direttore dell’Accademia.

8. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti  compreso  tra  300  e  360  comprensivi  di  quelli  già  acquisiti  e  riconosciuti  validi  per l’ammissione al corso, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. La durata normale dei corsi di specializzazione viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

9. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici  dei  corsi  disciplinano  il  contenuto  e  le  modalità  di  svolgimento  della  prova  finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

 

 

Art. 20

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca

 

1. Il Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca è conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente.

2. Ha l’obiettivo di formare esperti nell’ambito di un particolare settore disciplinare o di un’aggregazione  di  più settori, fornendo le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a due anni.

3. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma  accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Si accede ai corsi mediante concorso pubblico bandito dall’Accademia.

5. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma  di   studi,  la  durata,  il  contributo  per  l’accesso  e  la  frequenza,  le  modalità  di conferimento e l’importo delle borse di studio, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

6.I corsi di formazione alla ricerca sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico. La proposta didattica deve essere approvata dal MIUR, sentito il CNAM, come previsto dal DPR 212- 8 Luglio 2005.

7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei corsi di formazione alla ricerca e al finanziamento delle borse di studio per i corsi stessi.

 

 

Art. 21

Corsi di perfezionamento scientifico e Master

 

1. L’Accademia  può  attivare  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta  formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del diploma accademico di primo livello o  del diploma accademico di secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master.

2. L’offerta didattica dei diplomi di perfezionamento o master è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

3. L’Accademia può attivare Master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di  primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di II livello per cui è richiesto il  possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma  di   studi,  la  durata,  il  contributo  per  l’accesso  e  la  frequenza,  le  modalità  di conferimento,  sono  disciplinati  con  apposito  regolamento  didattico  deliberato  dal  Consiglio Accademico. La durata dei master non può essere inferiore ad una annualità ed al conseguimento di almeno 60 CFA

5. I Corsi di Master possono essere attivati dall’Accademia anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

6. La proposta didattica relativa ai Master deve essere trasmessa al Ministero che verifica la coerenza con le linee guida appositamente predisposte dal CNAM.

 

 

Art. 22

Rapporti internazionali

 

1. Nell'ambito  di  apposito  accordo  interuniversitario  internazionale  approvato  dagli  organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti corsi di studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l'Università convenzionata.

2. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti  dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.

3. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Accademia  aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea (LLP-Erasmus) e ad altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali, a qualsiasi livello di corso di studio.

4. L’Accademia può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:

a) la frequenza di corsi di insegnamento;

b) il superamento di esami di profitto;

c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di laurea specialistica, della tesi anche usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;

d) le attività di laboratorio, quelle di tirocinio,  le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le disposizioni dipartimentali.

5. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli  studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.

 

Art. 23

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

 

1. Il Consiglio Accademico, su proposta del dipartimento, delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici conseguiti a livello nazionale e/o all'estero;

2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di diploma di  I  livello  o  di  diploma  di  II  livello  con   eventuale  indicazione  dei  crediti  da  acquisire precedentemente secondo un piano di studi assegnato dall’Accademia;

 

Art. 24

Programmazione ed organizzazione didattica

 

1. Le lezioni, di norma, iniziano nel mese di ottobre e terminano nel mese di giugno.

2. Il calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. Tale calendario  può  prevedere  l’articolazione  dell’anno  accademico, in  periodi  didattici  (semestri, quadrimestri ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

3. L’Accademia rende noto agli studenti all’interno del calendario didattico il calendario degli appelli di esame, prevedendo tre sessioni di esami ordinarie, di cui due al termine di ognuno dei periodi  didattici  nei  quali  è   articolato  l'anno  accademico.  E’  prevista  inoltre  una  sessione straordinaria da svolgersi nel periodo  febbraio/marzo dell’anno successivo. Le date degli appelli non possono essere cambiate senza l'autorizzazione del  Direttore.

4. Per lo svolgimento degli esami di diploma accademico la struttura didattica propone al Consiglio Accademico almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico.

5. Per ogni sessione è possibile prevedere due appelli d’esame.

6. Per la programmazione didattica annuale il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

a) Integrazioni e modifiche al piano di studi annuale

b) piano di copertura degli insegnamenti

c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario

d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative

e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali;

 

7. Le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo collegiale della struttura didattica medesima, coerentemente con le linee generali comprese nel Regolamento Didattico e nella Pianificazione annuale deliberata dal Consiglio Accademico. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

 

8. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. In base alla suddetta programmazione un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento ad eccezione dei casi in cui, verificata la disponibilità del docente interessato e nel rispetto delle sue competenze scientifiche e culturali, si renda utile o necessario l’affidamento al docente medesimo di un insegnamento differente ed affine, previa approvazione del Consiglio Accademico sentito il Consiglio di Scuola competente. Il Docente cui sia affidato un insegnamento diverso da quello in cui il Docente medesimo è incardinato mantiene la continuità didattica rispetto al proprio ruolo nell’organico dell’Accademia con tutti i benefici previsti dalle norme vigenti. Un docente  incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze. Un insegnamento può essere coperto per mutuazione da altre istituzioni universitarie quando, in presenza di apposita convenzione, di accordi interistituzionali o di costituzione di un Polo o di un Politecnico delle Arti secondo le procedure previste dalle leggi e dallo Statuto, si renda possibile agli studenti dell’Accademia frequentare presso altre istituzioni universitarie una disciplina regolarmente compresa nel piano di studi o inserita nel medesimo settore disciplinare o in un settore affine, coerentemente con la programmazione didattica approvata dalle strutture competenti.

9. Il calendario degli esami è emanato con decreto del Direttore dell’Accademia di norma almeno una settimana prima dell’inizio degli esami.

 

 

 

Art. 25

Piani di studio

 

1. Il Consiglio Accademico, su proposta delle strutture didattiche, delibera il piano generale degli studi comprese le propedeuticità in conformità ai decreti ministeriali relativi.

2. Lo studente presenta il proprio piano di studi comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative  previste come opzionali o alternative e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Lo studente presenta il piano di studio alla segreteria didattica nei termini e nelle modalità previsti dalla programmazione istituzionale.  L'approvazione è  automatica  qualora  il  piano  non  si  discosti  dai  curricula  ufficiali, adottando i modelli istituzionali di percorso di studi,  e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia da essi previsti.

4. Lo studente ha comunque diritto a proporre modifiche al piano di studi già approvato secondo i termini e le modalità previsti nel successivo anno accademico o di sottoporre alla approvazione della struttura didattica competente un piano di studi individuale, che deve comunque essere conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti.

 

 

Art. 26

Studenti

 

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell’Accademia di Belle Arti  coloro che risultano  regolarmente  iscritti  ai  corsi  di  studio  di  primo  e  di  secondo  livello,  ai  corsi  di specializzazione, ai corsi di formazione alla ricerca, e ai corsi di perfezionamento o master.

2. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti,  fatti  salvi  i  casi  di  esonero  o  di  sospensione  dei  versamenti,  stabiliti  da  apposite disposizioni, e con la presentazione della documentazione prescritta nei termini stabiliti.

3. Lo  studente  può  rinunciare  in  ogni  momento  al  proseguimento  della  propria  carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

4. Per ciò che attiene i diritti e i doveri degli studenti, l’Accademia predispone, ai sensi dello statuto, specifico Regolamento degli Studenti.

5. La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  attestazione  della  frequenza  e l’ammissione alle verifiche di profitto sarà effettuata dal docente. La percentuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.

6. I regolamenti di ogni corso di studi possono prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di  attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle  attività  didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, o alla programmazione di attività formative di durata temporanea verificate dal docente e coerenti con le finalità dell’indirizzo, previa approvazione degli organi di governo.

7. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando  coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

8. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. Lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando: curriculum accademico svolto e versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi. Lo Studente può essere esonerato parzialmente o totalmente dal versamento di tasse e contributi relativi alle annualità di interruzione degli studi a seguito di presentazione di una richiesta corredata da un curriculum e un portfolio che documenti le competenze dell’interessato. La richiesta sarà esaminata da una commissione nominata dal Consiglio Accademico su proposta della Struttura Didattica competente.

 

 

 

Art. 27

Immatricolazioni ed iscrizioni

 

1.  I tempi e i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione  da  predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, o negli altri strumenti informativi  e pubblicitari previsti dall’Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e  perfezionamento sono indirizzate al direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dall’istituzione.

3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi o negli altri strumenti informativi  e pubblicitari previsti dall’Accademia. Per le immatricolazioni presentate oltre i termini stabiliti, e comunque entro una data successiva comunicata preventivamente, è previsto il pagamento di una mora, ovvero di una tassa ulteriore il cui ammontare è specificato nel Manifesto Annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ulteriore ritardo, prevedendo in ogni caso il versamento della sovrattassa prevista.

4. Chi è già in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo l’ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l’iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dalla struttura didattica competente, che delibererà in proposito.

5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.

 

 

Art.28

Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso

 

1. Le domande di trasferimento presso l'Accademia di studenti provenienti da altre  Accademie  e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o  parziale della carriera di studio fino a quel momento conseguita, sono subordinate ad approvazione da parte dell’Accademia, che valuta, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'eventuale convalida di esami  sostenuti  e crediti acquisiti, e indica l'eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Accademie italiane o  straniere  può  altresì  avvenire  sulla  base  di  specifiche  convenzioni  approvate  dal  Consiglio Accademico su proposta delle  strutture didattiche competenti.

2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri corsi appartenenti alla medesima  scuola   o  a  scuola  diversa  attivate  nell'Accademia  di  Belle  Arti  di  Venezia, la struttura didattica competente stabilisce  i  criteri  generali  concernenti  le  modalità  di  convalida  dei  crediti  già acquisiti.

3. E’ consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata alle strutture didattiche competenti entro i termini previsti. Il Consiglio di Scuola o la struttura didattica corrispondente al nuovo indirizzo di studi prescelto dallo studente esamina il curriculum degli studi compiuti valutando in quale misura e in che forma possano essere riconosciuti i CFA precedentemente acquisiti, fermo restando l’obbligo dello studente di sostenere gli esami di tutti gli insegnamenti di base e caratterizzanti per l’intera durata del nuovo indirizzo, in base ai piani di studi e agli ordinamenti del corso di studi.

 

4. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono determinati dal Direttore.

 

 

5. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie  internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli dell’Accademia da parte di studenti di altre istituzioni, salvo motivata eccezione del docente o della struttura didattica interessata, fino al limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio Accademico sulla base delle indicazioni delle strutture e dei docenti medesimi. I termini per le domande e la relativa quota di iscrizione è stabilita annualmente dagli organi di governo. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei cfa acquisiti.

 

 

Art. 29

Certificazioni

 

1.  Gli  Uffici  di  Segreteria  studenti  rilasciano,  in  conformità  alla  legislazione  vigente,  le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto  alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano su richiesta, come supplemento dell’attestazione di ogni titolo di studio conseguito,  un certificato che riporti le  principali  indicazioni  relative  al  curriculum  specifico  seguito  dallo  studente  per conseguire  il  titolo.  Tale  certificato  sarà  strutturato  secondo  modalità  definite  dal  Consiglio Accademico.

3.  Gli  Uffici  di  Segreteria  studenti  rilasciano  certificazioni  relative  alla  carriera  parziale documentata dello  studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. In caso di rinuncia dello  studente,  l'Accademia rilascia la certificazione della carriera  svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.

 

Art. 30

Scuola Libera del Nudo

 

1. Presso l’Accademia, in ossequio alla propria tradizione storica di apertura verso il territorio, può essere attivata una Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, avente per fine l’introduzione ai linguaggi della rappresentazione artistica mediante la libera esercitazione sul modello vivente, sviluppata essenzialmente attraverso le pratiche del disegno. La eventuale possibilità di introdurre ulteriori insegnamenti nel curriculum della Scuola Libera del Nudo, subordinata alla disponibilità di corsi e locali attrezzati, verrà valutata annualmente dal Consiglio Accademico e comunicata prima delle iscrizioni.

 

2. L’insegnamento del corso libero del nudo, della durata di almeno 250 ore, è affidato a docenti dell’Accademia, purchè sia possibile individuare docenti disponibili. Gli eventuali ulteriori insegnamenti vengono seguiti presso i corsi ordinari. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti. L’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, può essere subordinata annualmente a specifica prova di accesso deliberata dal Consiglio Accademico, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice presieduta da un docente dell’Accademia. La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione. Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura stabilita annualmente dagli organi di governo. In considerazione del numero programmato, di norma viene consentito ad un frequentante la Scuola Libera del Nudo l’iscrizione a 4 annualità. Al termine della quarta annualità non viene rinnovata l’iscrizione onde consentire nuove iscrizioni. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero programmato, verrà concessa la reiterazione dell’iscrizione a coloro aventi già frequentato per un intero quadriennio. I candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prova di accesso eventualmente prevista.

 

  1. La attivazione della Scuola Libera del Nudo viene confermata annualmente con delibera del Consiglio Accademico.

 

 

Art.31

Tutela dei diritti degli studenti

 

1. Come previsto dall’art.3 dello Statuto, l'Accademia tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, e può istituire borse di studio per studenti e diplomati, anche per periodi di studio all'estero o per progetti di ricerca specifici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche promuovendo l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi di natura economica.

2. L’Accademia  provvede  all’attuazione  delle  norme  sul  diritto  allo  studio  previste  dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3.  L’Accademia   garantisce   la   partecipazione   alle   attività   didattico-formative   agli   studenti diversamente abili  ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

4. L’Accademia, nei limiti delle proprie risorse e in base alla programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico, disciplina le modalità di concessione di borse di studio, finalizzate a promuovere e valorizzare la formazione e le competenze di studenti e diplomati dell’Accademia di Venezia, prevedendo anche forme di sostegno per la prosecuzione degli studi e le attività di coordinamento della ricerca e della produzione artistica.

 

 

Art. 32

Attività formative gestite in collaborazione con gli studenti

 

1. L'Accademia può indire, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e  cooperative  studentesche,  che  operano  senza  scopo  di  lucro,  per  lo  svolgimento  di  attività culturali, sportive e ricreative. Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione,  anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.

2. In ottemperanza all’art. 22, titolo V dello Statuto, l’accesso ed il corretto utilizzo degli spazi dei laboratori artistici e degli atelier è affidato, per le Discipline che lo consentono, a un sistema di cogestione fra gli studenti e i docenti responsabili delle attività formative sviluppate all’interno dei suddetti spazi. L’Accademia garantisce ai discenti, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia disponibilità degli spazi laboratoriali per lo sviluppo della ricerca e della produzione artistica, anche affidandone periodicamente l’organizzazione a studenti autorizzati dai Docenti responsabili della programmazione didattica.

3. L’Accademia autorizza, previa presentazione di dettagliati progetti al Consiglio Accademico per la necessaria approvazione, l’utilizzazione di spazi da adibire ad attività coordinate dalla Consulta degli Studenti, degli iscritti ad un corso di indirizzo o di studenti dell’Accademia che si costituiscono come gruppi di ricerca regolarmente riconosciuti dalle strutture didattiche e dagli organi istituzionali, compatibilmente con le prioritarie esigenze del regolare svolgimento delle attività formative programmate dai docenti e nel rispetto delle norme di sicurezza. Può concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica. I progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.

4. Le strutture didattiche dell’Accademia, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto delle competenze istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle  attività formative della collaborazione degli studenti. Non è consentito lo svolgimento, all’interno dei locali dell’Accademia, di attività autogestite dagli studenti che non siano comprese nella programmazione didattica prevista nell’ambito di attività formative istituzionali senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

 

 

Art. 33

Promozione e pubblicità dell’attività formativa

 

1. L’Accademia adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Le informazioni vengono fornite a cura degli uffici dell’Accademia mediante:

a) comunicazioni scritte;

b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni;

c) comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa;

d) comunicazioni per via telematica.

e) ogni altra modalità che consenta il pieno rispetto dei principi di cui all’ art.1 comma 3 dello Statuto

 

 

 

 

 

Art. 34

Modifiche al regolamento

 

1. Le procedure per modificare o integrare il presente Regolamento Didattico sono quelle previste nell’art. 28 dello Statuto

 

 

Art. 35

Opzione per i nuovi ordinamenti

 

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per l’ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico.

Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

 

 

 

Art. 36

Norme finali

 

1. Il presente regolamento, redatto e applicato dall’Accademia di Belle Arti di Venezia nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto, nonché delle delibere del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori, entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo d’istituto.

2. In allegato al presente Regolamento sono acclusi l’elenco completo dei Corsi di studio ed i relativi Ordinamenti didattici, nonché la tabella con l’elenco delle strutture didattiche e di ricerca attivate nell’Accademia di Venezia.

3 Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell’Accademia per un’ampia divulgazione.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.