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 Accademia di Belle Arti Venezia

Amministrazione trasparente

Statuto


TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

TITOLO 2 – ORGANI DI GOVERNO

TITOLO 3 – STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

TITOLO 4 – CONTRATTI

TITOLO 5 – STRUTTURE TECNICHE E DI SERVIZIO

TITOLO 6 – AMMINISTRAZIONE

TITOLO 7 – ORGANI DI GARANZIA

TITOLO 8 – ORGANI DI CONTROLLO

TITOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

TITOLO 10 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

TITOLO 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività

1. L'Accademia di Belle Arti di Venezia, fondata il 24 settembre 1750 con atto del Senato Veneto, di seguito denominata «Accademia», è Istituto d'istruzione superiore inserito nel sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale a pari livello dell'Università ed è dotata di personalità giuridica.

L'Accademia è sede primaria di Alta Formazione, di specializzazione e di ricerca artistica e scientifica nel settore delle arti visive e svolge correlata attività di produzione, attraverso la frequenza e il lavoro nei suoi laboratori artistici e nei suoi atelier, integrandovi lo studio delle discipline storiche e teoriche, per favorire il libero sviluppo dell'esperienza artistica e la formazione anche di nuove figure professionali.

L'Accademia ha il fine di promuovere lo sviluppo delle discipline delle arti plastiche e visive, del disegno, della progettazione e dei linguaggi grafici, della scenografia, del restauro delle opere d'arte storiche, moderne e contemporanee, della progettazione artistica e multimediale per lo spazio, il territorio e l'ambiente, della storia e della conservazione del patrimonio artistico moderno e contemporaneo, della comunicazione visiva multimediale, della didattica e delle teorie delle arti, nonché la formazione della relativa docenza.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Accademia a norma dell' art..33 ult. comma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'Accademia svolge la propria attività didattica, organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e riconosce l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto, fornendo altresì a tale scopo i necessari strumenti di carattere tecnico, logistico e scientifico ed attivando gli opportuni incentivi.

L'insieme delle attività formative e di ricerca svolte dall'Accademia, definite attraverso gli specifici disciplinari regolati dall'Ordinamento didattico, di cui agli articoli 2 e 28 del presente statuto, è costantemente relazionato allo sviluppo dell'espressione creativa, sostanziata nella pratica laboratoriale e sostenuta dalla conoscenza diretta delle forme e dei presupposti culturali, teorici, scientifici e tecnologici del fare artistico.

3. L'Accademia garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito dalle norme generali del vigente ordinamento dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dallo statuto.

L'Accademia garantisce il diritto alla piena informazione, nel rispetto della legge sulla trasparenza circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

4. L'organizzazione dell'Accademia è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento e riflette la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Accademia di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il Direttore Amministrativo e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Accademia, di cui al successivo titolo 6, i quali rispondono dei relativi risultati.

5. Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da sovvenzioni statali, da erogazioni di enti pubblici e da privati, anche legate al sostegno e al patrocinio di iniziative o attività specifiche, e da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da contributi. Sono inoltre previste forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite e diritti, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'Accademia impronta la propria attività ai principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa.

6. L'Accademia valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, nonché delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione, coerentemente col fine di perseguire la qualità più elevata della formazione garantendo il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata alle proprie esigenze creative e al proprio inserimento sociale e professionale, e fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze artistiche e culturali.

7. L'Accademia garantisce la pluralità culturale della ricerca, in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del presente statuto e cura che i diritti di titolarità o contitolarità relativi alla proprietà intellettuale e artistica si concilino con il principio della pubblicizzazione dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.

L'attribuzione dei diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti. In particolare, il diritto a conseguire il diritto d'autore e i diritti di produzione e riproduzione spetta all'Istituzione, salvo riconoscimento all'autore del diritto morale di creazione.

8. L'Accademia tutela il proprio patrimonio artistico, archivistico e librario, avendo per obiettivo il suo incremento e la sua migliore conservazione e valorizzazione.

9. In riferimento ai principi enunciati al precedente comma 4, l'Accademia editerà con cadenza almeno annuale una pubblicazione che informi delle attività di ricerca, didattiche, espositive e culturali istituzionalmente realizzate. Inoltre si impegna a promuovere con la stessa cadenza una rassegna delle proprie produzioni nei diversi campi della ricerca artistica.

10. L'Accademia riconosce l'importanza delle funzioni svolte dalle rappresentanze sindacali del personale, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Ne favorisce quindi la tutela insieme a quella di ogni altra forma associativa che agevoli l'integrazione e l'interazione tra le diverse componenti dell'Istituzione.

Articolo 2 - Ordinamento della didattica

1. L'Accademia provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza e secondo i criteri di svolgimento delle proprie attività come individuati nel precedente articolo 1, comma 2 e 3, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

2. L'Accademia, ai sensi della legge 508/99, conferisce specifici Diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, anche con utilizzo di docenti esterni provenienti dal mondo dell'arte, del lavoro e dello spettacolo. Il ricorso a collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l'esercizio delle funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego di professionalita' interne all'istituzione.

Per l'accesso ai corsi di Diploma di primo livello dell'Accademia è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'ordinamento e la struttura curricolare dei relativi corsi sono disciplinati dal Regolamento didattico. Fino all'adozione del suddetto Regolamento l'Accademia rilascia Diplomi accademici equiparati, ai sensi della legge 268/2002, al valore del diploma di laurea.

Articolo 3 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale. Diritto allo studio.

1. Nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale, l'Accademia ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente, in conformità con i principi generali degli ordinamenti di Alta Formazione Artistica e Musicale nazionali ed internazionali, con le esigenze specifiche della realtà del territorio e con l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

L'Accademia, in particolare, è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo Statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'Accademia, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

L'Accademia promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, soprattutto quelli dell'Unione Europea, ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera, perseguendo in particolare la formazione di Politecnici delle Arti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge 508/99, in collaborazione con Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, anche non territorialmente contigue.

3. L'Accademia provvede, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale e internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

4. L'Accademia provvede, nel rispetto delle norme vigenti, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali e di personale.

5. L'Accademia tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, e può istituire borse di studio per studenti e diplomati, anche per periodi di studio all'estero o per progetti di ricerca specifici, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO 2 – ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4 - Individuazione degli organi di governo dell'Accademia

1. Sono organi di governo dell'Accademia:

  • a) il Presidente;

  • b) il Consiglio di amministrazione;
  • c) il Direttore;
  • d) il Consiglio accademico;
  • e) il Collegio dei professori;
  • f) la Consulta degli studenti;
  • g) la Consulta del personale non docente.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 con esclusione dai compensi per la Consulta del personale non docente.

Articolo 5 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia salvo che per le collaborazioni e le attività in conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per tali collaborazioni e attività spetta al Direttore.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trentat giorni dalla data della ricezione delle predette designazioni.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una volta sola, secondo le modalità dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.

3. Spetta, in particolare, al Presidente:

  • a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e vigilare sulla esecuzione delle relative deliberazioni;
  • b) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di governo dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art. 7;
  • c) stipulare i contratti e le convenzioni dell'Accademia ed esternare ogni altro atto negoziale, secondo quanto previsto dal presente statuto e con i limiti di cui all'art. 7;
  • d) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'Accademia in merito alle sue attribuzioni, tenuto conto anche del rapporto curato dal Consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo articolo 24;
  • e) assumere, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e sottoporre tali provvedimenti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di amministrazione;
  • f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento accademico e dallo statuto.

Articolo 6 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Accademia. Il Consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio accademico. Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di amministrazione deve sentire il Consiglio accademico, nonché la Consulta degli studenti per quanto di sua pertinenza.

Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione:

  • a) deliberare lo Statuto dell'Accademia, sentito il Consiglio accademico;
  • b) deliberare il regolamento dell'Accademia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 29, e le relative modifiche, nonché il regolamento per l'organizzazione degli uffici, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta del Personale non docente;
  • c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approvare il rendiconto consuntivo;
  • d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia;
  • e) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'Accademia;
  • f) deliberare, sentito il Consiglio accademico, i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
  • g) definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Funzione Pubblica;
  • h) attribuire e revocare l'incarico di Direttore Amministrativo, su proposta del Direttore;
  • i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dal presente statuto o da norme negoziali;
  • l) deliberare in merito alla ripartizione generale dei finanziamenti destinati alla produzione artistica, alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche sentito il Consiglio accademico;
  • m) deliberare i regolamenti di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 7 comma 6, lett.a) del D.P.R. n.132/03.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento generale dell'Accademia di cui al successivo articolo 27, comma 2.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

  • a) il Presidente;
  • b) il Direttore;
  • c) un Docente dell'Istituzione, oltre il Direttore, designato dal Consiglio accademico;
  • d) uno Studente designato dalla Consulta degli studenti;
  • e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Articolo 7 - Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta l'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica, secondo quanto stabilito all'art. 6 del DPR 132/2003 recante "regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508", e con i limiti previsti dal medesimo. Il Direttore ha altresì la responsabilità diretta della gestione del Patrimonio Artistico, Archivistico e Librario dell'Accademia, ferma restando la responsabilità del Presidente, di cui agli artt. 5 e 6, di vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione.

Spetta al Direttore:

  • a) convocare e presiedere il Consiglio accademico e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;
  • b) convocare e presiedere il Collegio dei professori, provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni e riportandone i pareri relativi alle consultazioni negli altri organi di governo dell'Accademia;
  • c) vigilare sulle strutture didattiche, di produzione e di ricerca ed i servizi dell'Accademia, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza della gestione;
  • d) curare, per quanto di propria competenza, l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento accademico;
  • e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di governo dell'Accademia, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 132 del 28/02/2003 con i limiti dettati dall'art. 7 del medesimo ;
  • f) istruire e stipulare, previo parere del Consiglio Accademico, i contratti e le convenzioni dell'Accademia nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99;
  • g) presentare al Ministro le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
  • h) predisporre annualmente una relazione sulle attività dell'Accademia, tenuto conto anche del rapporto curato dal Consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo articolo 24, comma 1, lettera d);
  • i) assumere, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico e sottoporre tali provvedimenti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Accademico;
  • l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento AFAM e dallo statuto.

2. Il Direttore nomina un Vice direttore, scelto tra gli attuali professori di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni e responsabilità nei limiti delle norme vigenti nei casi di assenza o di impedimento.

3. Il Direttore è esonerato dagli impegni didattici qualora lo richieda. Il Vicedirettore non può avvalersi della medesima facoltà di esonero dagli impegni didattici.

4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

5. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e di seconda fascia dell'istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), della legge n. 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento il Direttore è eletto tra i docenti di prima fascia con almeno cinque anni di servizio di ruolo, con pregresse esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

I candidati alla direzione devono presentare, con 45 giorni di anticipo rispetto alla data dell'elezione, un programma esaustivo ed un curriculum scientifico professionale.

6. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale Docente e degli studenti dell'Accademia. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo e in subordine di età. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro.

Nell'ipotesi che l'incarico di Direttore sia conferito dal Ministro ai sensi degli artt. 212, comma 3, 220, comma 5, 228 comma 7 e 241, comma 5, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

Articolo 8 - Il Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'Accademia, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al Consiglio accademico:

  • a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca, determinando, con riferimento alla programmazione delle strutture suddette, il piano di indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  • b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al Consiglio di amministrazione, sentiti in prima applicazione il Collegio dei professori, le strutture didattiche e di ricerca, nonché la Consulta degli studenti di cui al successivo articolo 10 per quanto di pertinenza;
  • c) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3, sentita la consulta degli studenti;
  • d) deliberare in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. b) della legge n. 508/99 il Regolamento Didattico dell'Accademia di cui al successivo articolo 28, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo titolo 3, sentita la Consulta degli studenti, fermo restando che in sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è redatto dal Collegio dei professori;
  • e) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentite le relative strutture;
  • f) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;
  • g) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente articolo 3, commi 2 e 3;
  • h) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea, fissandone le relative competenze;
  • i) esprimere parere su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che comporti valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;
  • l) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7della legge 21/12/1999 n, 508;
  • m) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto, formulando le relative proposte da inoltrare al Consiglio di Amministrazione per la delibera e la successiva trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini dell'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
  • o) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'Accademia e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno metà dei suoi membri. Il Consiglio Accademico può essere altresì convocato, per questioni particolarmente rilevanti ed urgenti, ove ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei componenti del Collegio dei Professori.

3. Il Consiglio accademico è composto da 11 membri:

  • a) Il Direttore;
  • b) otto Docenti dell'Istituzione con almeno un anno di ruolo, come rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca, eletti dal corpo docente;
  • c) due Studenti, designati dalla Consulta degli studenti.

I criteri per eleggere la rappresentanza degli studenti sono definiti dalla Consulta degli studenti nel proprio ambito.

I membri del Consiglio Accademico sono nominati con decreto del Direttore.

Articolo 9 – Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti, di prima e seconda fascia, in organico presso l'Istituzione. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico, verificandone periodicamente l'efficacia riguardo l'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati in ordine alle attività scientifiche, artistiche, didattiche e di ricerca.

2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, che lo presiede; in prima istanza, fino all'adozione del regolamento didattico dell' Accademia, è convocato almeno due volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Formula, nei termini di cui all'art.8, richiesta di convocazione del Consiglio Accademico, motivata da questioni rilevanti e urgenti, espressa da due terzi dei suoi componenti.

4. Il Collegio dei professori viene consultato sul piano d'indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche e artistiche e della produzione dell'Accademia, che saranno determinate dal Consiglio accademico.

Articolo 10 - La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Accademia.

Spetta, in particolare, alla Consulta degli studenti :

  • a) redigere il Regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché le relative modifiche, da proporre al Consiglio Accademico. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio accademico;
  • b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici di alta formazione e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca, compresi i servizi di tutorato, attivati dall'Istituzione;
  • c) proporre un piano di iniziative di carattere culturale e di progetti che riguardino attività autonome o destinate ad un piano di cogestione con il personale docente, nel rispetto delle norme vigenti, da inoltrare al Consiglio accademico e, successivamente, al Consiglio di amministrazione per le relative competenze;
  • d) designare, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca, nonché negli organi preposti alla tutela del diritto allo studio, secondo le modalità definite dal Regolamento degli studenti, di cui alla precedente lettera a);
  • e) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi, anche avvalendosi di apposite strutture messe a disposizione dall'Accademia.

Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), la Consulta degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

2. La Consulta degli studenti è composta di cinque membri eletti tra gli iscritti a tutti i corsi di studio dell'Accademia di cui, in sede di prima applicazione, almeno uno per ciascun Corso di Diploma accademico; il numero dei componenti della Consulta degli studenti si eleverà a sette se il numero complessivo degli iscritti sarà superiore a mille studenti, ed è determinato, in generale, dai criteri definiti dall'articolo 12 del D.P.R. n. 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascun Corso di diploma accademico, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3.

I responsabili dei suddetti organi, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Accademia, sono nominati con decreto del Direttore. Nel Regolamento degli studenti, saranno indicati i criteri per la sostituzione di membri eventualmente decaduti prima della scadenza naturale del mandato.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.

4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14 comma 2 lettere a), b) e c) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 2 di una rappresentanza degli studenti.

Articolo 11 - La Consulta del Personale non docente

1. La Consulta del Personale non docente è un organo di rappresentanza con funzioni di carattere propositivo e consultivo del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri e formula proposte in merito alla definizione degli organici del personale non docente.

3. La Consulta è formata da:

  • a) il Direttore Amministrativo che la presiede;
  • b) un impiegato appartenente all'area direttiva;
  • c) tre rappresentanti del personale non docente.

TITOLO 3 – STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 12 - Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Accademia

L'articolazione dell'Accademia in strutture destinate rispettivamente ad organizzare l'attività didattica e coordinare le attività di ricerca e produzione artistica è definita nel Regolamento Didattico di cui all'art. 28 del presente Statuto, ai sensi del DPR 132 del 28/2/2003.

TITOLO 4 – CONTRATTI

Articolo 13 - Contratti di insegnamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta del Consiglio Accademico e delle strutture didattiche e di ricerca vigenti, ad esperti esterni di adeguata qualificazione artistica, scientifica e professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare. I suddetti incarichi sono attribuiti nel rispetto delle vigenti norme di legge, generali e contrattuali.

2. Gli incarichi previsti al precedente comma sono affidati attraverso concorso e assegnati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'Accademia, anche provenienti da terzi.

Articolo 14  - Borse di studio

1. Le strutture di ricerca, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani diplomati e laureati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2.

2. Le procedure per l'assegnazione delle borse di studio sono definite con deliberazione del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.

3. Le borse di studio di cui ai precedenti commi sono sostenute con fondi del bilancio dell'Accademia, anche provenienti da terzi.

Articolo 15 - Contratti di collaborazione amministrativa

Per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, può attribuire incarichi a personale esterno, nel rispetto delle norme vigenti e conformemente a quanto definito nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

TITOLO 5 – STRUTTURE TECNICHE E DI SERVIZIO

Articolo 16 - Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e di servizio dell'Accademia

Le strutture tecniche e di servizio dell'Accademia, nonché le strutture di supporto alla didattica e alla ricerca, in conformità con i criteri indicati al precedente articolo 1, commi 6, 7, 8 e titoli 2 e 3, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di cui al successivo articolo 29. I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al direttore dell'Accademia, nonché al Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.

Articolo 17 - Laboratori artistici, atelier e altre strutture di didattica e di ricerca

1. L'Accademia istituisce e attrezza adeguatamente, come supporto essenziale alle attività didattiche, di ricerca e produzione, laboratori artistici efficienti in relazione alle discipline attivate nei vari Corsi di Diploma, nonché atelier funzionali allo sviluppo della ricerca e delle attività formative che connotano i vari indirizzi di Diploma. L'accesso ed il corretto utilizzo degli spazi dei laboratori e degli atelier è affidato, per le Discipline che lo consentono, a un sistema di cogestione fra gli studenti e i docenti responsabili. L'Accademia garantisce ai discenti, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia disponibilità degli spazi laboratoriali per lo sviluppo della ricerca e della produzione artistica.

2. L'Accademia predispone spazi e attrezzature per il supporto tecnologico ed operativo alle attività formative e di ricerca delle discipline teoriche e progettuali.

Articolo 18 - Sistema bibliotecario e documentale dell' Accademia

1. La biblioteca centrale dell'Accademia e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali della medesima costituiscono il sistema bibliotecario e documentale dell'Istituzione, affidato a qualsivoglia supporto, che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di sostegno alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Accademia.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale dell'Accademia sono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Articolo 19 - Sistema per la Conservazione e la valorizzazione del Patrimonio artistico, archivistico e audiovisivo

È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione e di organizzare la corretta fruizione del patrimonio artistico, archivistico e audiovisivo dell'Accademia, la cui gestione è posta sotto la responsabilità del Direttore. L' articolazione del sistema è disciplinata dai regolamenti d'Accademia e sottoposta, per le rispettive competenze, alle delibere del Consiglio Accademico con il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Spazi espositivi

L'Accademia destina locali appositamente attrezzati, anche reperiti in sedi diverse da quelle dell'Istituzione, all'allestimento di eventi espositivi rivolti a rappresentare gli esiti della ricerca artistica prodotta nell' ambito della programmazione culturale dell'Accademia, nella prospettiva di cui al comma 5 dell' art. 1 del presente statuto.

Articolo 21 - Osservatorio

L'Accademia promuove e organizza, avvalendosi anche della collaborazione di altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Universitaria e di Enti Pubblici e privati, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati, allo scopo di valutare le prospettive del mercato del lavoro e di indicare le opportunità esistenti nei vari settori in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.

TITOLO 6 – AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - Uffici e organizzazione amministrativa

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione ivi compresa la segreteria degli studenti.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

Articolo 23 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale non docente.

2. È responsabile, per quanto di propria competenza, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

3. Il Direttore Amministrativo conforma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo e di gestione dell'Accademia; con autonomia operativa, cura l'osservanza delle relative direttive e sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'istituzione.

4. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il Direttore Amministrativo, inoltre:

  • a) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
  • b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
  • c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

6. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

7. L'incarico di cui al comma 6 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

TITOLO 7 – ORGANI DI GARANZIA

Articolo 24 - Il Consiglio di Garanzia

1. Il Consiglio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dell'Accademia in ordine al rispetto delle finalità istituzionali della stessa e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 8, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Accademia.

È di specifica competenza del consiglio di Garanzia:

  • a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga oggetto di discriminazioni, dirette o indirette, fondate anche sul pregiudizio, o si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando quanto sopra, verificatane l'attendibilità, ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il Consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono;
  • b) formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Accademia, con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalità istituzionali dell'Accademia;
  • c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di Pari Opportunità previsti dalla vigente disciplina al riguardo, dall' art.1 della L. 125/91 e dell'art 57 del D.L.vo 165/01;
  • d) inviare annualmente al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Consulta degli Studenti una relazione sull'attività svolta;
  • e) individuare, anche su propria iniziativa, tutte le eventuali situazioni di mobbing o di discriminazione che ostacolino la piena realizzazione delle Pari Opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera all'interno dell'Istituzione.

2. Il consiglio di Garanzia per espletare le proprie funzioni adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune. Il Consiglio di Garanzia, o il suo Presidente, può richiedere al Direttore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno.

3. Il Consiglio di Garanzia è composto da:

  • a) un rappresentante dei professori di prima fascia e un rappresentante dei professori di seconda fascia;
  • b) due rappresentanti degli studenti;
  • c) due rappresentanti del personale non docente.

Il Consiglio di Garanzia dura in carica tre anni, ed elegge come Presidente uno dei propri componenti.

I rappresentanti di cui alla lettera a) sono eletti dal Collegio dei Professori; i rappresentanti di cui alla lettera c) sono eletti dall'Assemblea del Personale non docente.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3.

Il Consiglio di Garanzia, sentito il Consiglio Accademico, delibera il regolamento interno, che definisce le modalità e i tempi del proprio funzionamento, nonchè le norme e le procedure per l'elezione del Presidente. Il relativo regolamento è adottato con Decreto del Presidente.

4. Il Consiglio di Garanzia è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

TITOLO 8 – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 25 - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; esplica i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 2 del D.Lgs. n.286/1999; ad esso si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Il Collegio dei Revisori è costituito con provvedimento del Presidente ed è composto da tre membri, tra cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992 n 88.

3. Il collegio dura in carica tre anni; l'incarico conferito ai suoi componenti può essere confermato consecutivamente una sola volta.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

TITOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 26 - Nucleo di valutazione dell'Accademia

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti, aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra studiosi ed esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

  • a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  • b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  • c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
  • 3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di valutazione.

TITOLO 10 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 27 - Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Accademia è disciplinata, in conformità alle norme generali del vigente ordinamento dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e a quelle poste dallo statuto:

  • a) dal Regolamento Didattico;
  • b) dal Regolamento degli Studenti;
  • c) dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  • d) dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici amministrativi;
  • e) dal Regolamento Generale dell'Accademia;
  • f) dai regolamenti interni necessari all'organizzazione e al funzionamento dell'Accademia adottati ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.P.R .n. 132/2003.

2. Il regolamento generale dell'Accademia stabilisce, nel rispetto dei regolamenti di cui agli articoli seguenti, le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione e di funzionamento di ogni organo e di ogni struttura che adottino un regolamento interno ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.P.R. n. 132/2003 nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e di servizio, nonché delle strutture di supporto alle attività formative di cui al precedente titolo 4.

Esso disciplina, altresì, le procedure di elezione degli organi dell'Accademia e delle relative rappresentanze, salvo quanto previsto al successivo comma 3, in conformità con le norme e le procedure previste dallo Statuto in applicazione della Legge 508 del 21/12/1999 e del DPR 132 del 28/02/2003.

Il regolamento generale dell'Accademia è deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio accademico, sentito, in sede di prima applicazione, il parere del Collegio dei Professori.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi alla Consulta degli studenti di cui al precedente articolo 10, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Accademia, nei quali per legge o per statuto o per regolamento sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal Consiglio Accademico, a norma del precedente articolo 10, comma 1, lettera a), sentita la Consulta degli studenti, ed è emanato dal Direttore con proprio decreto.

Articolo 28 - Regolamento didattico

1. L'ordinamento degli studi e di tutte le attività formative dell'Accademia è disciplinato, secondo quanto previsto dalla L. 508/99, dal regolamento didattico dell'Accademia.

2. Il regolamento didattico dell'Accademia è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, sentito il Collegio dei Professori sulla base delle proposte delle strutture didattiche, a norma del precedente articolo 8, comma 1, lettera d). In sede di prima applicazione il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il testo del Regolamento Didattico viene trasmesso al Ministero, che acquisisce il parere del CNAM, per l'approvazione. Il Regolamento Didattico entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto; la sua revisione avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello e di tutte le attività formative previste dallo Statuto e dalle norme di Legge. Fissa i criteri generali per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca e disciplina i regolamenti interni delle suddette strutture, armonizzando le esigenze specifiche dell'Accademia con quelle degli Ordinamenti Didattici di analoghe Istituzioni nazionali e, ove possibile, estere.

Articolo 29 - Regolamento di Accademia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di governo e delle strutture dell'Accademia, alle quali a norma dello Statuto e del Regolamento Didattico siano demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento dell'Accademia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

È deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

2. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il testo è trasmesso al Ministero per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.

3. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per la approvazione.

Articolo 30 - Regolamento degli uffici amministrativi

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.

4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Articolo 31 - Regolamenti interni

I Regolamenti interni disciplinano le procedure per l'organizzazione e il funzionamento dei singoli organi strutture e servizi dell'Accademia, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del DPR 132 del 28/2/2003. Sono deliberati dagli organi competenti in conformità con i principi e le norme previsti dallo Statuto e dalle Leggi vigenti, e sono adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio Accademico.

L'insieme dei Regolamenti interni dell'Accademia è raccolto nel Regolamento generale dell'Accademia di cui all'art. 27.

TITOLO 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Articolo 32 - Modifiche dello Statuto

1. Il Collegio dei Professori, le strutture didattiche e di ricerca, nonché, per quanto di loro competenza, la Consulta degli Studenti, e la Consulta del Personale non docente, possono sottoporre al Consiglio Accademico proposte di modifica del presente statuto da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, che acquisisce il parere del Collegio dei Professori e, per quanto di rispettiva pertinenza, della Consulta degli Studenti e della Consulta del Personale non docente.

Il testo dello Statuto modificato è trasmesso al Ministero per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 33 - Entrata in vigore dello Statuto e delle sue modifiche

1. Lo Statuto entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.

2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'Accademia e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il Consiglio di amministrazione, deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente articolo 27 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

3. In sede di prima applicazione, all'entrata in vigore del presente statuto si procederà alla nomina e al rinnovo di tutti gli organi di governo di cui al titolo 2.

Articolo 34 - Collegio dei Professori

Il Collegio dei professori svolge in prima istanza ed in via provvisoria le funzioni previste dal D.P.R. n. 132 del 28/02/2003; in particolare redige e delibera il regolamento didattico.

Articolo 35 - Potere disciplinare sul personale non docente

Con riferimento al personale non docente, per quanto concerne la materia disciplinare sono applicabili le disposizioni contrattuali vigenti.

Articolo 36 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza degli incarichi

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Per consentire la successione ordinata degli incarichi dei vari organi, l'incarico del direttore comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In caso di anticipata cessazione della carica del Direttore, o in sede di prima applicazione, il nuovo Direttore entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio successivo.

3. Tutti gli incarichi relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di Garanzia di cui al titolo 7 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui gli incarichi stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Articolo 37 - Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge, di regolamento o di statuto.

Articolo 38 - Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Accademia a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti.

Articolo 39 - Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un incarico negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto stesso.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle riunioni degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione, decade dall'incarico ad esclusione dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.

Articolo 40 - Norma abrogativa

1. Fatti salvi i principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici di Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché degli studi superiori, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Accademia, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme poste dallo Statuto.