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 Accademia di Belle Arti Venezia

Amministrazione trasparente

Controlli e rilievi sull'amministrazione


D.lgs. n. 33 del 2013

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1.     Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

 

 

Per quanto riguarda l'Accademia, essa, al pari delle altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, non ha un organismo indipendente di valutazione,ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 del d.lgs.150/2009 ("Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.").

 

In relazione alle attestazioni OIV al 31.3 rispetto all'obbligo di pubblicazione, si evidenzia che tale attestazione non è stata resa nel 2016, né nel 2018 e 2019 per mancanza dell'organo competente.

 

Non sono pervenuti rilievi dalla Corte dei Conti.